Adozioni libri di testo

ADOZIONI DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO 2016/2017

Con nota prot. 2581 del 9 aprile 2014 sono state fornite alle scuole indicazioni in merito alle modalità di adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2016/2017. In considerazione delle novità introdotte da alcuni provvedimenti legislativi, la nota riassume l'intero quadro normativo a cui le istituzioni scolastiche devono attenersi.

  • Scelta dei testi scolastici (art. 6, comma 1, legge n. 128/2013)
    Il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo oppure strumenti alternativi, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso.
  • Abolizione vincolo pluriennale di adozione (art. 11, legge n. 221/2012)
    Il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (5 anni per la scuola primaria e 6 anni per la scuola secondaria di primo e di secondo grado) così come il vincolo quinquennale di immodificabilità dei contenuti dei testi sono abrogati a decorrere dalle adozioni per l'anno scolastico 2016/2017. 
    Pertanto, anche nella prospettiva di limitare, per quanto possibile, i costi a carico delle famiglie, i collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, oppure possono procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte della scuola primaria, per le classi prime della scuola secondaria di primo grado, per le classi prime e terze della scuola secondaria di secondo grado. 
    In caso di nuove adozioni, i collegi dei docenti adottano libri nelle versioni digitali o miste, previste nell'allegato al decreto ministeriale n. 781/2013 (versione cartacea accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi).
  • Testi consigliati (art. 6, comma 2, legge n. 128/2013)
    I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento.
    I libri di testo non rientrano tra i testi consigliati. Rientra, invece, tra i testi consigliati l'eventuale adozione di singoli contenuti digitali integrativi ovvero la loro adozione in forma disgiunta dal libro di testo.
  • Riduzione tetti di spesa scuola secondaria (DM n. 781/2013)
    Il tetto di spesa definito per le classi prime di scuola secondaria di primo grado e per le classi prime e terze di scuola secondaria di secondo grado viene ridotto del 10 per cento, rispetto a quanto sarà definito con apposito decreto, rivalutando, per l'effetto inflattivo, i tetti di spesa individuati per le adozioni dell'anno scolastico 2012/2013 (DM n. 43/2012), solo se tutti i testi adottati per la classe sono di nuova adozione e realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b – punto 2 dell'allegato al decreto ministeriale n. 781/2013). 
    Il tetto di spesa definito per le classi prime di scuola secondaria di primo grado e per le classi prime e terze di scuola secondaria di secondo grado viene ridotto del 30 per cento, rispetto a quanto sarà definito con apposito decreto, rivalutando, per l'effetto inflattivo, i tetti di spesa individuati per le adozioni dell'anno scolastico 2012/2013 (DM n. 43/2012), solo se tutti i testi adottati per la classe sono di nuova adozione e realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale di tipo c – punto 2 dell'allegato al decreto ministeriale n. 781/2013).
    Eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa della dotazione libraria obbligatoria delle classi di scuola secondaria di primo e di secondo grado debbono essere contenuti entro il limite massimo del 10 per cento (rientra in tale fattispecie l'adozione di testi per discipline di nuova istituzione). 
    In tal caso le delibere di adozione dei testi scolastici debbono essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio di istituto.
  • Realizzazione diretta di materiale didattico digitale (art. 6, c. 1, legge n. 128/2013)
    La norma prevede che "nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, … gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare nel corso dell'anno scolastico. L'opera didattica è registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell'anno scola¬stico, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche adoperando piattaforme digitali già preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell'istruzione, dell'uni¬ver¬sità e della ricerca per l'azione Editoria Digitale Scolastica".
    Al fine di supportare le istituzioni scolastiche nel processo di elaborazione dei materiali e degli strumenti didattici digitali da realizzare nel corso dell'anno 2016/2017, il Ministero emanerà specifiche linee guida contenenti le indicazioni per la elaborazione dei materiali. Le linee guida saranno emanate entro la fine del corrente anno scolastico.