A seguito della pubblicazione del documento “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 20222023)” (versione 5 agosto 2022) e alla Circolare del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1998 del 19.08.2022 e alla successiva nota del 28.08.2022 di trasmissione del “Vademecum illustrativo delle indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e formazione per l’anno scolastico 2022 -2023”, e alle Circolari del Ministero della Salute prot. n. 19680 del 30.03.2022 prot. n. 37615 del 31.08.2022 si ritiene opportuno effettuare un riepilogo delle principali raccomandazioni per la ripresa dell’attività scolastica:
- In ingresso a scuola non è più prevista la misurazione della temperatura;
- Nel caso in cui si manifestino sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C è raccomandato non andare a scuola, rimanere presso il proprio domicilio e contattare tempestivamente il proprio medico di famiglia e attenersi alle sue indicazioni.
- Nel caso in cui, dopo valutazione medica, la sintomatologia non fosse riconducibile al Covid-19, e pertanto il tampone non venisse eseguito, l’alunno/a potrà tornare a scuola secondo le indicazioni del medico di famiglia. Non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro.
- Qualora il medico di famiglia sospetti il rischio di infezione da Covid-19 prescriverà un test antigenico o molecolare per accertare l’eventuale contagio. In caso di positività i genitori dovranno avvisare la scuola.
- Nel caso in cui l’alunno/a presenti sintomi compatibili con Covid – 19 prescriverà un test antigenico o molecolare per accertare l’eventuale contagio. In caso di positività i genitori dovranno avvisare la scuola.
- Nel caso in cui l’alunno/a presenti sintomi compatibili con Covid-19, all’interno della scuola, va ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, come da procedura di sicurezza. La scuola deve tempestivamente avvisare i genitori della necessità dell’allontanamento dell’alunno/a. In questa situazione la scuola non deve mettere in atto alcun provvedimento a carico dei compagni di classe e del personale che potranno continuare la frequenza scolastica.
- In attesa dell’esecuzione o dell’esito del tampone, l’alunno/a NON deve andare a scuola e deve rimanere in isolamento. Se l’esito è negativo e dopo valutazione del Medico curante, l’alunno/a potrà riprendere la frequenza scolastica.
- I tamponi rapidi in auto somministrazione non devono essere comunicati al dirigente scolastico e non sono utilizzabili ai fini dell’adozione delle misure indicate nella presente nota.
- L’alunno/a positivo al Covid, indipendentemente dallo stato vaccinale, dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio di almeno 5 giorni dal riscontro della positività, di cui gli ultimi 2 in assenza di sintomi; al termine di tale periodo deve essere effettuato un tampone antigenico o molecolare con esito negativo; in caso di persistenza della positività, l’isolamento si conclude dopo 14 giorni dall’effettuazione del primo tampone positivo.
- Per il rientro a scuola è necessario esibire esito negativo del tampone antigenico o molecolare effettuato nei tempi previsti.
- Non sono previste misure specifiche per la gestione dei contatti stretti con casi positivi in ambito scolastico. Pertanto, in linea con quanto indicato nella Circolare del Ministero della Salute 19680 del 30.03.2022, l’attività scolastica continua sempre in presenza, in regime di autosorveglianza per 10 giorni dall’ultimo giorno di scuola del caso con obbligo di indossare dispositivi di protezione respiratoria FFPP2 (in ambiente chiuso o assembramento). Se durante il periodo di auto sorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars- Cov- 2, è raccomandata l’esecuzione immedita di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARCoV-2; in caso di risultato negativo è, se ancora sono presenti sintomi, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Per i contatti scolastici la misura di auto sorveglianza si applica all’interno gruppo classe e l’informazione sarà comunicata ai genitori/studenti a cura del dirigente scolastico.
- Nel caso in cui un docente risultasse positivo all’infezione da Covid-19 gli alunni delle classi in cui ha fatto lezione sono da considerare come contatti stretti e quindi da sottoporre al regime di autosorveglianza solo se il contatto è avvenuto nell’arco delle 48 ore precedenti il riscontro della positività o l'insorgenza dei sintomi; la stessa regola si applica nel caso in cui sia un alunno a risultare positivo.
- L’alunno che risulta essere un contatto di caso positivo extrascolastico, potrà continuare l’attività educativa e didattica sempre in presenza, in regime di autosorveglianza per 10 giorni dalla data di positività del caso, con obbligo di indossare dispositivi di protezione respiratoria (FFP2).
- Il personale non docente che non ha contatti stretti e prolungati con gli alunni/insegnanti, se riscontrato positivo non determina il regime di autosorveglianza.
- Se in una classe sottoposta al regime di autosorveglianza altri alunni venissero riscontrati positivi al Covid-19, il periodo di autosorveglianza già in essere non viene comunque prolungato oltre al decimo giorno.
- Per quanto riguarda il consumo dei pasti, i contatti stretti sottoposti al regime di autosorveglianza si raccomanda di consumare i pasti in ambienti o orari diversi da quelli utilizzati dagli alunni non sottoposti all'autosorveglianza.
- Si ricorda che non hanno l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione FFP2 i soggetti affetti da patologie o disabilità e le persone che stanno svolgendo attività sportive.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Fortunato Praticò